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Politica agricola comune dell’UE (PAC)

Nuova PAC 2021 – 2027

La Commissione UE prevede di rielaborare la Politica agricola comune (PAC) per il prossimo quadro finanziario UE per gli anni dal 2021 al 2027. In seguito a una consultazione preliminare concernente il futuro della PAC, il 1° giugno 2018 sono state presentate proposte legislative in merito. La Commissione propone di ridurre del 5 % circa i mezzi finanziari a favore della PAC. Dal 2020 i pagamenti diretti agli agricoltori potrebbero essere quindi inferiori del 5 %. La nuova PAC persegue nove obiettivi:

  1. garanzia di un reddito adeguato

  2. potenziamento della competitività

  3. rapporti di forza leali nella filiera alimentare

  4. misure per la protezione del clima

  5. protezione dell’ambiente

  6. conservazione di paesaggi e varietà biologica

  7. promozione del cambio generazionale

  8. aree rurali vive

  9. protezione della salute e della qualità alimentare

La nuova PAC mira a maggiore flessibilità e semplificazione, a un’impostazione più mirata del sostegno, a una protezione dell’ambiente e del clima più ambiziosa, nonché a un utilizzo maggiore di conoscenze e innovazione. La PAC semplificherà l’apparato della politica agricola per apportare un valore aggiunto agli agricoltori e alla società. Inoltre potenzierà il sostegno a piccole e medie aziende familiari nonché ai giovani agricoltori. Un obiettivo della futura PAC è anche incoraggiare lo sviluppo di comunità rurali. La nuova PAC introduce misure di protezione dell’ambiente e del clima obbligatorie e facoltative, inoltre i pagamenti diretti saranno vincolati a maggiori requisiti di protezione dell’ambiente e del clima. La nuova PAC investirà di più nella ricerca e nell’innovazione con benefici diretti per gli agricoltori.
 

Attuale Politica agricola comune dell’UE

La Politica agricola comune dell’Unione europea (PAC) si fonda attualmente su due pilastri. Il primo, al quale è attribuita la maggior parte dei mezzi finanziari, comprende i pagamenti diretti e i provvedimenti di rilevanza per il mercato, il secondo è incentrato sullo sviluppo delle aree rurali ed è patrocinato dal fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Dall’entrata in vigore della PAC 2014 – 2020, i pagamenti concessi nel quadro del primo pilastro sono progressivamente stati svincolati dalla produzione. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di vincolare una quota limitata (fino all’8 %) dei pagamenti diretti a determinati prodotti.

Al fine di migliorare le prestazioni ambientali dell’agricoltura europea, gli Stati membri devono destinare il 30 % degli aiuti del primo pilastro a misure tese a rendere più ecologica l’agricoltura. Per il versamento di tali pagamenti diretti ecologici la Commissione ha posto tre condizioni: (1) la preservazione dei prati permanentemente inerbiti su scala regionale, (2) l’impianto di superfici ecologiche prioritarie sul 5 % della superficie agricola e (3) la diversificazione delle colture.

La convergenza degli aiuti mira ad assicurare una ripartizione più equa dei pagamenti diretti. Entro il 2019 ogni Stato membro riceverà almeno il 75 % della media comunitaria e, al suo interno, ogni azienda riceverà almeno il 60 % della media degli aiuti versati nella stessa regione o Stato. Gli Stati membri, dal canto loro, hanno la possibilità di prendere misure per limitare al 30 % al massimo la perdita per azienda.

La PAC attuale assicura un sostegno particolare ai giovani agricoltori (fino a 40 anni) che beneficiano, per i cinque anni successivi all’inizio dell’attività, di un aiuto obbligatorio sotto forma di un supplemento del 25 % sui pagamenti diretti generali. Anche le regioni sfavorite, segnatamente quelle di montagna, beneficeranno di un maggiore sostegno. Gli Stati membri, a titolo facoltativo, possono destinare a tale scopo un importo corrispondente al massimo al 2 % del loro preventivo.

Infine, solo gli agricoltori attivi possono beneficiare degli aiuti previsti. Le aziende che non esercitano l’agricoltura a titolo professionale sono escluse dai pagamenti diretti. Tra queste si annoverano, segnatamente, i terreni da golf, le ferrovie, gli aerodromi e i campi sportivi.

I quattro regolamenti di base della PAC attuale sono stati adottati il 16 dicembre 2013 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri dell’UE. Disciplinano rispettivamente lo sviluppo rurale, i pagamenti diretti, le misure di mercato e le questioni orizzontali quali il finanziamento e i controlli. La Commissione ha successivamente emanato gli atti normativi delegati e di esecuzione, dopo di che ogni Stato membro ha precisato le disposizioni applicabili per l’attuazione a livello nazionale.

Maggiori informazioni, in particolare sugli aiuti del secondo pilastro, sono disponibili sul sito Internet della Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.

Accordo agricolo CH/UE

L’accordo del 21 giugno 1999 tra Svizzera e UE sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo) mira a migliorare l’accesso reciproco al mercato mediante l’abolizione di ostacoli tariffari (contingenti d’importazione e soppressione dei dazi doganali) e non tariffari (prescrizioni sui prodotti o disposizioni in materia di omologazione) in alcuni settori di produzione. Firmato nel quadro degli Accordi bilaterali I, l’accordo agricolo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

Sono in elaborazione diversi aggiornamenti dei singoli allegati dell’accordo. Vanno ad esempio adeguate le linee tariffarie negli allegati 1 e 2 (concessioni tariffarie della Svizzera e dell’UE) al sistema armonizzato del 1° gennaio 2017. Mediante un trasferimento della concessione, già stabilita nel quadro di uno scambio di note, di 6000 tonnellate di alimenti per cani e gatti nell’allegato 1 (concessioni della Svizzera) dell’accordo agricolo, si intende agevolare l’importazione di tali prodotti. Tramite un aggiornamento dell’allegato 12 (riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)), le denominazioni svizzere «Jambon cru du Valais» (IGP), «Lard sec du Valais» (IGP) e «Zuger Kirschtorte» (IGP) saranno protette anche nell’UE. Si prevede altresì di aggiornare gli elenchi delle denominazioni protette negli allegati 7 (vino) e 8 (bevande spiritose). La partecipazione della Svizzera a TRACES (TRAde Control and Expert System) per il commercio di prodotti biologici sarà sancita tramite un adeguamento dell’allegato 9 sui prodotti biologici nell’accordo agricolo. I membri del Comitato misto incaricato della gestione dell’accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE si sono riuniti il 7 novembre 2019 per la diciannovesima volta.

Protocollo n. 2

Il Protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio del 1972 disciplina il traffico di prodotti agricoli trasformati tra la Svizzera e l’UE. Tale protocollo è stato rivisto nel quadro degli Accordi bilaterali II ed è entrato in vigore nel 2005. Con il 77 % delle importazioni e il 59 % delle esportazioni, nel 2018 l’UE si riconferma il principale partner commerciale della Svizzera anche per i prodotti agricoli trasformati.

Il Protocollo n. 2 consente alla Svizzera di compensare gli svantaggi di prezzo delle materie prime agricole nel commercio di prodotti agricoli trasformati con l’UE per l’industria alimentare sul fronte delle importazioni mediante dazi. Nel 2018 sono stati versati per l’ultima volta i contributi d’esportazione per prodotti agricoli trasformati prima che questi fossero aboliti con effetto al 1° gennaio 2019 in attuazione della decisione sulla concorrenza all’esportazione dell’OMC adottata in occasione della Conferenza dei ministri tenutasi a Nairobi nel dicembre 2015. La riscossione di dazi all’importazione non è interessata dalla decisione dell’OMC.

Le misure di compensazione dei prezzi non possono superare le differenze di prezzo delle materie prime agricole esistenti tra Svizzera e UE. Il Protocollo n. 2 contempla i prezzi di riferimento e le differenze di prezzo rilevanti per le misure di compensazione. Queste sono esaminate una volta all’anno e, se necessario, adeguate d’intesa con l’UE. I prezzi di riferimento sono stati rivisti l’ultima volta il 1° maggio 2018.

Brexit

Attualmente la maggior parte delle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito è disciplinata tramite gli accordi bilaterali Svizzera-UE. Questi non saranno più applicabili al momento dell’uscita del Regno Unito dall’UE. L’obiettivo principale della strategia «Mind the gap» del Consiglio federale è assicurare lo status quo per quanto concerne gli attuali diritti e obblighi reciproci anche dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE. A tal fine, l’11 febbraio 2019 la Svizzera ha concluso un accordo commerciale con il Regno Unito, con cui si intende proseguire le attuali relazioni economiche e commerciali anche dopo la sua uscita dall’UE.

L’accordo di uscita negoziato tra il Regno Unito e l’UE («Withdrawal Agreement») prevede una fase di transizione che durerebbe dalla data dell’uscita fino almeno al 31 dicembre 2020 («scenario deal»). Durante questa fase di transizione il Regno Unito continuerà a essere parte del mercato interno europeo e dell’unione doganale. La data di uscita, inizialmente fissata al 29 marzo 2019, è stata prorogata dal Consiglio europeo al 31 ottobre 2019. Se il parlamento britannico non approvasse l’accordo di uscita, il Regno Unito lascerebbe l’UE senza accordo («scenario no-deal»).

Se la fase di transizione prevista tra l’UE e il Regno Unito entrasse in vigore, gli accordi bilaterali tra Svizzera e UE continuerebbero ad essere applicabili anche per le relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. Al termine della fase di transizione, ovvero a partire dal 31 dicembre 2020 (o da una data posteriore convenuta tra Regno Unito e UE), l’accordo commerciale tra il Regno Unito e la Svizzera servirà quale base per le relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi, finché le due parti concluderanno nuovi accordi commerciali. Nel caso di uno «scenario no-deal» l’accordo commerciale prevede che a partire dalla data dell’uscita dall’UE i diritti e gli obblighi esistenti tra la Svizzera e il Regno Unito, come indicato nel mandato del Consiglio federale, vengano mantenuti nella misura del possibile in maniera invariata.

La base dell’accordo vigente tra la Svizzera e il Regno Unito nel settore primario è l’accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE del 1999. A causa dell’armonizzazione giuridica o del riconoscimento dell’equipollenza delle norme tra la Svizzera e l’UE nei settori non tariffari rilevanti per il commercio agricolo, in uno «scenario no-deal» lo status quo non potrà tuttavia essere mantenuto per determinati allegati armonizzati dell’accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE.
 

Effetti della Brexit sull’OMC

Siccome gli obblighi dei membri dell’UE sono fissati in un elenco degli obblighi comune, i negoziati della Brexit hanno ripercussioni sull’OMC. Il Regno Unito deve allestire un proprio elenco degli obblighi indipendente dai membri dell’UE. Questa ha avviato una procedura di deconsolidamento (art. XXVIII GATT) onde procedere ai necessari adeguamenti della lista. In ambito agricolo ciò riguarda i contingenti d’importazione comuni e i limiti massimi stabiliti per il sostegno interno che ora devono essere ripartiti tra l’UE e il Regno Unito. Gli Stati con interessi commerciali offensivi temono una perdita di flessibilità per gli esportatori. La Svizzera segue attentamente gli sviluppi principalmente per interessi sistemici, poiché la maggior parte degli interessi offensivi sono già inclusi nell’accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE.

Michelle Laug, UFAG, Settore Relazioni commerciali, michelle.laug@blw.admin.ch
Corinne Roux, UFAG, Settore Relazioni commerciali, corinne.roux@blw.admin.ch

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