Introduzione del nuovo diritto fitosanitario
Contesto
L’intensificazione del commercio internazionale di piante e prodotti vegetali, da un lato, e la progressione del cambiamento climatico, dall’altro, determinano in Svizzera, e in generale in Europa, la comparsa sempre più frequente di organismi nocivi provenienti da altri continenti che mettono a repentaglio la salute delle piante coltivate e di quelle forestali. Se il crescente volume di scambi commerciali comporta un aumento del rischio di introduzione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, il riscaldamento climatico agevola l’insediamento degli organismi che prediligono il calore.
La comparsa di malattie e parassiti sui vegetali causa gravi danni all’agricoltura e all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale. Se un’infestazione viene scoperta troppo tardi, è molto probabile che i costi ad essa correlati siano elevati e di lunga durata. Per contrastare tali pericoli, il 31 ottobre 2018 il Consiglio federale ha varato una nuova ordinanza, ovvero l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV; RU 2018 4209), che dal 1° gennaio 2020 sostituirà l’ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20). Il nuovo diritto sulla salute dei vegetali mira a rafforzare in particolare la prevenzione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Compatibilità con l’IPPC e il diritto dell’UE
Le disposizioni dell’OSalV sono conformi allaConvenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC; RS 0.916.20) e al regolamento (UE) 2016/2031, vigente a partire dal 14 dicembre 2019, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4). Dall’entrata in vigore dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e l’UE sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo bilaterale CH – UE; RS 0.916.026.81), l’armonizzazione con il diritto sulla salute delle piante dell’UE rimane una priorità.
Spazio fitosanitario comune
La Svizzera e gli Stati membri dell’UE formano già uno spazio fitosanitario comune, all’interno del quale gli scambi di piante e prodotti vegetali avvengono, nella pratica, senza controlli fitosanitari alle frontiere. I due nuovi atti normativi varati da entrambe le Parti mirano a salvaguardare questo spazio comune in modo che, nonostante il loro alleggerimento, le condizioni per l’importazione e l’immissione in commercio delle merci interessate in Svizzera e negli Stati membri dell’UE restino equivalenti. Se il passaporto fitosanitario richiesto per il materiale vegetale destinato alla piantagione (piante giovani, talee, nesti, sementi, ecc.) verrà reciprocamente riconosciuto, a partire dal 2020 non dovranno quindi esserci cambiamenti per quanto concerne il traffico transfrontaliero di merci tra la Svizzera e l’UE in ambito fitosanitario. L’obiettivo di migliorare la protezione dall’introduzione e dalla diffusione di malattie e parassiti sui vegetali è perseguito non solo in Svizzera, ma di fatto a livello continentale.
In linea di principio che cosa non cambia nell’OSalV?
Nell’OSalV sono mantenute le disposizioni fondamentali concernenti gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, come il divieto di utilizzo di organismi di questo tipo, l’obbligo di notifica e di lotta, il divieto di importazione di determinate merci considerate come materiali portatori pericolosi, nonché i requisiti fitosanitari specifici che le merci destinate all’importazione devono soddisfare.
Quali sono le novità dell’OSalV?
La gamma di merci interessate dalle disposizioni summenzionate viene estesa. Inoltre, in base al principio di prevenzione, alcune merci supplementari sono sottoposte a priori a un divieto di importazione. Ciò concerne soprattutto i vegetali destinati alla piantagione, in quanto è noto che la diffusione più efficace di parassiti e malattie avviene tramite materiale vegetale infetto. Questi divieti restano in vigore fino a quando un Paese esportatore richiede il riconoscimento di una procedura fitosanitaria che garantisce che una merce vietata è indenne. Se tale procedura è riconosciuta, la Svizzera abroga il divieto di importazione per il Paese esportatore in questione.
Sintesi delle altre principali modifiche
Suddivisione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi (OPP) in tre categorie principali.
Gli «organismi da quarantena»sono OPP di importanza economica potenzialmente rilevante, non presenti in Svizzera o presenti ma non molto diffusi.
Gli «organismi da quarantena rilevanti per le zone protette»sono OPP diffusi in Svizzera ma non ancora presenti in determinati territori dove potrebbero rivelarsi altamente nocivi. Possiedono lo status di organismi da quarantena soltanto all’interno delle zone protette delimitate espressamente per loro, ma non nel resto della Svizzera. Questo è il caso del Cantone del Vallese per quanto riguarda il fuoco batterico.
Conformemente all’IPPC, si introduce la categoria degli «organismi regolamentati non da quarantena». Si tratta di OPP ampiamente diffusi in Svizzera e trasmessi prevalentemente dal materiale vegetale e da altro materiale di moltiplicazione. Vista la loro diffusione non rispondono più ai criteri di un organismo da quarantena ma, date le ripercussioni economiche inaccettabili che la loro comparsa potrebbe comportare, occorre adottare misure fitosanitarie concernenti l’immissione in commercio dei vegetali. Appartengono a questa categoria, in particolare, gli organismi di qualità noti nel settore della certificazione come la scabbia pulverulenta (Spongospora subterranea).
Organismi da quarantena prioritari. Per impiegare in maniera mirata e in funzione del rischio le risorse disponibili a livello federale e cantonale, circa il 10 % degli organismi da quarantena sono classificati come «organismi da quarantena prioritari». In base alle analisi del rischio risulta che potrebbero comportare danni economici, sociali ed ecologici considerevoli qualora dovessero insediarsi in Svizzera. Per questi «organismi da quarantena prioritari» è quindi previsto un rafforzamento delle misure di prevenzione: l’intensificazione della sorveglianza, la sensibilizzazione mirata di determinati gruppi target riguardo al pericolo costituito da tali organismi da quarantena, l’elaborazione di piani di azione e di emergenza e lo svolgimento di corsi con esercitazioni (simulazioni), che prevedono anche la formazione degli uffici competenti per la gestione di eventi.
Estensione dell’obbligo del passaporto fitosanitarioeadeguamento del suo formato. L’obbligo del passaporto fitosanitario è esteso a tutti i vegetali destinati alla piantagione. Il sistema e il formato del passaporto fitosanitario sono armonizzati. Il passaporto fitosanitario si presenta in tutti i casi sotto forma di un’etichetta che viene apposta sul lotto di merce dalle aziende omologate.
Potenziamento della responsabilità individuale. Le aziende omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario dovranno assumersi una maggiore responsabilità per il proprio operato. Anche se in linea di principio sono tenute già ora a effettuare il controllo fitosanitario delle merci da loro immesse in commercio, tale obbligo è ora sancito esplicitamente a livello d’ordinanza. In futuro la frequenza dei controlli ufficiali di un’azienda omologata dipenderà dal rischio fitosanitario che essa rappresenta (tra l’altro misurato anche sulla base del tipo di azienda e delle merci utilizzate), nonché dal modo in cui attua le misure di prevenzione (le aziende hanno la possibilità di elaborare un piano di gestione dei rischi da attuare previa autorizzazione).
Norme relative alla delega. Le ulteriori disposizioni di natura tecnica, come pure l’allestimento degli elenchi degli organismi nocivi particolarmente pericolosi e delle merci soggette alle disposizioni fitosanitarie sono delegati al dipartimento competente. Come è emerso negli anni passati, in particolare a causa del commercio globale di merci, la pericolosità dei singoli organismi o di gruppi di merci cambia molto rapidamente. Gli elenchi degli organismi e delle merci devono tenere conto di questo aspetto e devono quindi poter essere modificati più spesso. Per questo motivo non sono più presenti nell’ordinanza del Consiglio federale, ma saranno integrati in un’ordinanza dipartimentale. Le disposizioni urgenti di natura prettamente tecnica o amministrativa continueranno a essere delegate all’UFAG.
Organismi nocivi particolarmente pericolosi per la foresta: collaborazione UFAM-UFAG
Poiché praticamente per tutte le specie vegetali considerate come piante forestali esistono altresì forme ornamentali, l’OSalV contiene disposizioni concernenti gli organismi nocivi particolarmente pericolosi per le foreste. Per questo motivo, in questo ambito l’UFAM collabora strettamente con l’UFAG. L’UFAM e l’UFAG costituiscono, insieme, il Servizio fitosanitario federale (SFF) e sono quindi responsabili congiuntamente per la cosiddetta ordinanza interdipartimentale sulla salute dei vegetali.
Alfred Kläy, UFAG, Settore Salute delle piante e varietà, alfred.klay@blw.admin.ch
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